Circolare applicativa lavoro ibrido – Molti passaggi da rivedere

La Banca ha trasmesso in data 11 febbraio le modifiche al TU sulla gestione del tempo (circ. 291) per recepire in sede attuativa la nuova disciplina del modello di lavoro ibrido; come previsto dagli accordi, nella giornata di oggi si svolgerà un incontro per discutere il contenuto del testo trasmesso.

Chiunque abbia letto la bozza della circolare, avrà notato diverse forzature messe in atto dall’Amministrazione al fine di ridurre la portata degli avanzamenti che la Fisac CGIL, insieme ad altre sigle, è riuscita ad ottenere al tavolo negoziale.

Emerge il solito atteggiamento culturalmente conservativo da parte della Banca che mira a limitare la portata delle novità previste dall’accordo sul nuovo modello di lavoro ibrido, o a introdurre elementi esclusi espressamente nel negoziato.

Non ci venga detto, per favore, che abbiamo firmato un accordo al buio con esiti scontati: l’incontro di oggi, voluto a suo tempo dalla Fisac CGIL e dalle altre sigle firmatarie, proprio per garantire la coerenza tra accordo sottoscritto e circolare applicativa è una sede informativa, ma sufficiente a chiarire che, in lingua italiana, attuare significa mettere in opera, tradurre in realtà, realizzare…non invece stabilire regole nuove o imporre obblighi e limiti non contrattati, perché una circolare attuativa non ha facoltà di esulare dagli accordi e dai negoziati che fissano le acquisizioni.

Giusto a titolo di esempio (non esaustivo) nella circolare è stato introdotto il nuovo principio del “dovere alla connessione” (anziché diritto alla disconnessione) il quale, mentre da un lato afferma che durante il lavoro la comunicazione avviene con le applicazioni aziendali e che al di fuori dell’orario di lavoro esiste un diritto a disconnettersi da esse, dall’altro dice anche che “Fuori dall’orario di lavoro giornaliero il Dipendente è tenuto ad assicurare i collegamenti operativi necessari a salvaguardare le esigenze funzionali connesse con le responsabilità della posizione organizzativa”: una sorta di reperibilità non retribuita, priva di strumenti di reperibilità, ma soprattutto priva di ogni fondamento, logica…e possibilità di sopravvivere in una circolare applicativa degli accordi firmati.

E’ comparsa anche la sottolineatura che: “I Capi delle Strutture e delle unità di base e i loro Vice si alternano nella fruizione delle giornate da remoto in modo da assicurare che almeno uno dei due sia presente in ufficio” (come a dire che il lavoro da remoto non è lavoro e quindi occorre che almeno uno dei due sia presente, come per le ferie).

Rientrerebbero poi nel massimale mensile le giornate di lavoro da remoto effettuate nel corso dell’attività ispettiva (c’è da chiedersi cosa accadrà se l’organizzazione dell’ente vigilato richiede più giornate di ispezione da remoto rispetto al massimale residuo del dipendente) o quelle in cui si eseguono attività formative da remoto (e come verrà conteggiata la formazione da remoto fruita mentre si è in presenza?).

Sul modello delle targhe alterne, secondo la Circolare, le giornate di delocalizzato si alternano nella settimana con quelle in presenza, reintroducendo così la programmazione settimanale esclusa dal negoziato e dagli accordi. 

Pur ribadendo, come da accordi firmati, il principio per cui le assenze non riducono i giorni di lavoro agile, si afferma anche che esse ne condizionano “naturalmente” la concessione. La contorsione della frase usata per tentare questa forzatura appare più paradossale che naturale ma, nel ribadire che gli accordi non si aggirano, facciamo presente che il servizio ORG ha già tenuto conto dei periodi di ferie nel definire i massimali.

Ai fini del passaggio da 100 a 120 giorni annui, si impone un ulteriore step intermedio (“sentito il Capo Dipartimento”) non previsto; così come è introdotta una “informativa preventiva” verso GEP e ORG.

In sostanza, tutti i casi previsti dagli accordi di ampliamento dei giorni di smart working, sono costellati da una tale complicazione di passaggi comunicativi/autorizzativi da rendere scoraggiante anche solo leggerli e comprenderli, con buona pace di flessibilità e agilità: è evidente che questo tende a contrastare con qualunque premessa di incentivo al lavoro ibrido finora concordata tra Banca e Sindacati e con qualunque organizzazione che, nel prevedere giornate di delocalizzato, tiene conto dell’operatività e non di passaggi burocratici finalizzati chiaramente a esercitare un controllo a monte delle scelte.

Insomma, anziché dedicarsi a tentare di riprendere ciò che non è riuscita a ottenere nell’accordo coi Sindacati, ci saremmo aspettati che la Banca provvedesse a disciplinare i tanti punti previsti e che la stessa circolare al momento non compendia tra i quali i due seguenti.

  • In caso di prestazione eccedentaria richiesta dal Capo Struttura, come viene certificata la durata della prestazione?
  • In base a quali criteri è possibile regolare il caso di pluralità di istanze di accesso al lavoro da remoto nella stessa Unità e non tutte accoglibili per esigenze operative/funzionali?

E’ evidente, pertanto, che nell’incontro di oggi la Fisac CGIL sarà impegnata per dare assoluta coerenza tra quanto firmato e quanto recepito nella bozza della circolare attuativa, certa (ma non troppo) che la Banca non voglia far fallire il nuovo modello prima ancora di farlo iniziare. In tal caso abbiamo molte vie per opporci.

Roma, 17 febbraio 2022

La Segreteria Nazionale