Promemoria per le Amministrazioni Pubbliche

LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE A FAVORE DEI LAVORATORI CON FIGLI PICCOLI – E LA BANCA?

Le amministrazioni – tra cui anche la Banca d’Italia – che volessero andare oltre il mero pink-washing ed avessero realmente a cuore il benessere dei dipendenti e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, dovrebbero annotarsi di seguire le sorti dell’art. 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 151/2001, appena dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale perché non garantisce una tutela adeguata per le famiglie in cui i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.

Con la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, la Corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 151/2001. Tale norma prevede la possibilità per il genitore di un figlio di età inferiore ai tre anni lavoratore/trice presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2° del decreto legislativo n. 165/2001, di chiedere l’assegnazione temporanea nella provincia o regione ove l’altro genitore presta attività lavorativa.

In tale contesto, è stata giudicata irragionevole e in contrasto con l’art. 3 della Costituzione la limitazione che permetteva il trasferimento solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore. Per la Corte costituzionale, una tale limitazione non garantisce una tutela adeguata alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare. La sentenza, del resto, riconosce che le modalità di lavoro e i sistemi di trasporto sono cambiati, rendendo sempre più comune la situazione in cui i genitori lavorano in regioni diverse da quella della residenza familiare.

L’intervento della Corte prevede quindi che il trasferimento possa avvenire anche nella provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare, censurando la parte della norma che limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo alla provincia o regione in cui lavora l’altro genitore. La Consulta, nella sua decisione, ha chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni mira a favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei figli, in linea con l’obiettivo costituzionale di protezione e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudimento dei figli.

Un obbiettivo di vitale importanza anche per la Banca visti i proclami alla conciliazione vita-lavoro e il work life balance e alla tutela delle diversità.

Invitiamo quindi la Banca a seguire l’evoluzione del tema per adeguarsi alla legge e abbandonare il miope stile gestionale adottato dalle Risorse umane che, più che al principio del work-life balance, sembra spesso ispirarsi a quello un po’ superato del “militare a Cuneo”.

Stante l’ultima novità additiva della Corte vogliamo far sapere a tutte/i coloro che si trovano nella condizione descritta dalla norma ma non riescono ad avvicinarsi ai propri figli, che da oggi hanno uno strumento in più a disposizione.

Noi, in quanto sindacato che tutela lavoratrici e lavoratori con figlie/i, ci siamo salvati il promemoria nel calendario.

Roma, 11 giugno 2024

La Segreteria Nazionale