Nella seduta di mercoledì13 dicembre 2023, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL di conversione con modificazioni del DL 145/2023, nominato Decreto Anticipi, che ha assunto una diversa ed equa modalità di calcolo dei così detti fringe benefit.
In particolare, l’art.3, c. 3-bis, cambia il criterio di calcolo, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro.
Nel dettaglio la norma modifica il comma 4, lettera b), dell’articolo 51 del TUIR, disponendo che, già a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, “in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini della determinazione in denaro dei valori che concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno previsto dalla disposizione originaria) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti”.
Cosa cambia in pratica?
Come dice il DDL, per i mutui a tasso fisso l’eventuale beneficio si dovrà calcolare al momento della concessione e resterà invariato per tutta la durata del finanziamento.
ESEMPIO: ipotizziamo che una banca accordi ad un suo dipendente un mutuo a tasso fisso dell’1% in un momento in cui il tasso di riferimento della BCE è pari al 2%. Il così detto “benefit” su quel mutuo sarà pari alla metà della differenza tra i due tassi.
Quindi: (2%-1%) / 2 = 0,50%
Questa sarà per tutta la durata del mutuo la percentuale sulla quota interessi in base alla quale calcolare il benefit accordato al dipendente fino alla scadenza, indipendentemente da futuri cambiamenti del tasso BCE.
La quota di fringe benefit, nel caso in esame, verrebbe calcolata mese per mese tramite la seguente formula:
Capitale residuo x 0.50/1200
Per i mutui a tasso variabile verrà analizzata la differenza tra il tasso effettivamente pagato e quello in vigore nel mese di scadenza della rata.
Fino ad ora si prendeva come riferimento il tasso al 31 dicembre e si confrontava con quelli pagati nella rate scadute nei 12 mesi.
ESEMPIO: supponiamo per semplicità che un mutuo accordato dalla banca ad un suo dipendente sia regolato a tasso variabile uguale al tasso BCE. I tassi applicati nel 2023 sarebbero stati:
- gennaio 2,50%
- da febbraio ad aprile 3,00%
- maggio 3,75%
- giugno e luglio 4,00%
- agosto 4,25%
- da settembre a dicembre 4,50%
Con le norme fin qui applicate il beneficio sulla quota interessi veniva calcolato come metà della differenza tra il tasso BCE al 31/12 e quelli effettivamente pagati alle varie scadenze.
Questo vuol dire che al nostro eventuale collega sarebbe stato attribuito un benefit percentuale così quantificato:
- gennaio (4,50% – 2,50%) / 2 = 1,00%
- da febbraio ad aprile (4,50 – 3,00%) /2 = 0,75%
- maggio (4,50 – 3,75%) / 2 = 0,375%
- giugno e luglio (4,50 – 4,00%) / 2 = 0,25%
- agosto (4,50 – 4,25%) / 2 = 0,125%
- da settembre a dicembre: nessun beneficio in quanto il tasso coincide con il tasso BCE al 31/12.
Per ognuno di questi mesi il benefit soggetto a tassazione si calcola con la formula già vista in precedenza: Capitale residuo x beneficio percentuale sugli interessi / 1.200
Nell’esempio risulta evidente il paradosso; pur avendo un tasso che coincide tempo per tempo con il tasso BCE, con la formulazione preesistente il nostro collega si sarebbe visto calcolare un beneficio in realtà inesistente. La nuova formulazione prevede che il tasso pagato venga confrontato mese per mese con il tasso BCE vigente tempo per tempo (e non con quello al 31/12) andando ad eliminare questa distorsione.
La CGIL ha fin da subito sostenuto la lotta contro la norma vessatoria per i lavoratori presentando un emendamento che nel tempo è stato riproposto dalle forze politiche.
Ci auguriamo che si sia chiusa definitivamente una pagina di rara iniquità che ha coinvolto moltissimi colleghi che hanno subito conseguenze importanti per la riduzione del reddito. Molto apprezzata e importante anche la norma che ha previsto la retroattività della vigenza della norma; in questo modo già da quest’anno il Decreto Anticipi ha evitato nuove pesanti penalizzazioni sui lavoratori.
Roma, 15 dicembre 2023
La Segreteria Nazionale